Art. 1
E’ costituita, come da atto n. 31.771 del Notaio Dott. Sergio Lodigiani redatto in Mantova in data 8-9-1975, l’Associazione sportiva dilettantistica denominata «CENTRO POLISPORTIVO E CULTURALE SAN LAZZARO». La sede della Associazione è in Borgo Angeli di Mantova, Piazza Angeli n. 5.

Art. 2
L’Associazione non ha finalità nè politiche o partitiche, nè di speculazione o di lucro. Essa, nell’ambito della Regione Lombardia, ha per oggetto: praticare e incrementare le attività sia sportive che culturali, intese come mezzo di formazione fisica e morale, promuovendo ogni forma di attività sportiva, culturale, agonistica ed associativa. In particolare rientrano fra gli scopi dell’Associazione:
a) assumere in proprio o in locazione le aree necessarie per l’esercizio delle proprie attività sportive e culturali, che a mero titolo esemplificativo, vengono indicate nel gioco del calcio, del tennis, della pallavolo, della pallacanestro, del pattinaggio artistico a rotelle ed eventuali altre discipline;
b) rendere agibili e funzionanti sia le aree che gli impianti sportivi ad esse collegate, mediante l’acquisto delle necessarie attrezzature fisse e mobili nel rispetto delle norme vigenti emanate dal Comune, dal CONI e, comunque, dalle preposte autorità;
c) realizzare tutte quelle iniziative atte a determinare il perfezionamento nella vita sportiva e culturale della gioventù ispirandosi ai principi cristiani, in armonia con gli interessi generali della collettività.

Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute convenienti ed aderire ad enti ed organismi federativi, associativi e consortili aventi finalità analoghe.
Tutte le operazioni attinenti l’art. 2 comma a) dovranno essere deliberate da parte dei soci a maggioranza assoluta anche in seconda od altra convocazione.

Art. 3
La durata della Associazione è fissata al 31-12-2100 e potrà essere ulteriormente prorogata. Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che dimostrino la volontà di perseguire gli scopi prefissati dallo Statuto. Si ritengono soci (con diritto all’utilizzo degli impianti, ma senza diritto di voto) anche il coniuge ed i figli del socio, nonchè i familiari che risultino iscritti, all’inizio di ciascun esercizio, sullo stato di famiglia, purchè in regola con il pagamento delle quote. I soci minori di età sono rappresentati da chi ne ha legalmente i poteri.

Art. 4
Dopo la costituzione dell’Associazione, coloro che intendono appartenervi devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di sottoporsi agli obblighi derivanti dal presente Statuto e alle prescrizioni dei Regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo potrà accettare o meno la domanda a proprio insindacabile giudizio.

Art. 5
Ogni socio ha diritto di usufruire degli impianti secondo i Regolamenti esposti nel Centro. Tali Regolamenti disciplinano il funzionamento del Centro Polisportivo e dovrannno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6
Uso degli impianti. Al di fuori delle attività esercitate direttamente da singoli soci o da squadre appartenenti al Centro Polisportivo, gli impianti possono essere usufruiti anche da singoli non soci o da squadre regolarmente affiliati agli Enti di cui all’art. 2), sempre in base ai Regolamenti indicati nell’articolo precedente. i partecipanti ai giochi singoli o di squadra dipendenti dal Centro polisportivo stesso, regolarmente affiliati, possono essere anche non soci.

Art. 7
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di escludere dalla Associazione:
a) chi abbia interessi contrari a quelli della stessa;
b) chi tenga riprovevole condotta morale;
c) chi abbia subito condanne per delitti non colposi o commesso azioni reputate disonorevoli dal Consiglio stesso;
d) chi abbia, in qualsiasi modo, recato danno alla Associazione anche sul piano morale;
e) chi non abbia versato la quota annuale nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo e non adempia all’obbligo relativo entro il termine di venti giorni.

Art. 8
E’ consentito all’associato di recedere dalla Associazione senza nessun diritto di rimborso sulle quote e sulle tasse di ammissione già pagate. I soci che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera raccomandata con un preavviso di tre mesi dalla scadenza di ciascun esercizio.

Art. 9
Il socio deve versare:
a) la tassa di ammissione stabilita dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla comunica- zione della delibera di ammissione (sono esclusi da questo versamento i figli dei soci che formano una nuova famiglia);
b) la quota annuale ordinaria e l’eventuale quota straordinaria nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali ordinarie vengono fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo in sede di bilancio preventivo. Le quote straordinarie verranno deliberate, volta per volta, dall’Assemblea a maggioranza assoluta anche in seconda o altra convocazione.

Art. 10
Il patrimonio della Associazione è costituito dal denaro liquido, dai titoli, dai beni mobili e immobili, in qualsiasi modo pervenuti.

Art. 11
L’esercizio sociale è annuale e si chiude al 31-12 di ogni anno. Il primo esercizio si è chiuso al 31-12-1976. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio annuale consuntivo e preventivo, accompagnati da una Relazione sull’andamento della gestione del Centro.
Sia il rendiconto che il consuntivo dovranno essere depositati a cura del Consiglio Direttivo presso la Segreteria almeno dieci giorni prima della data di convocazione della Assemblea, consentendone l’esame ai soci che lo richiedano.
L’eventuale avanzo di esercizio deve essere impiegato negli ammortamenti necessari, nei reinvestimenti in attrezzature o ad incremento del patrimonio.

Art. 12
In caso di scioglimento della Associazione che, comunque, deve essere deliberata dalla Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati iscritti, l’eventuale disponibilità di cassa, previa copertura di ogni obbligazione verso terzi, verrà devoluta in beneficenza secondo i fini statutari, mentre le attrezzature fisse rimarranno del proprietario del suolo. L’Assemblea sceglie il o i liquidatori fra i soci determinandone i poteri.

Art.13
Le gestioni complementari quali bar, punti-ristoro, servizi e simili, possono essere affidate a terzi mediante opportuna convenzione annuale approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14
Sono organi della Associazione:
a) I’ Assemblea degli Associati;
b) il Presidente dell’Associazione;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15
l’Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. l’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, per discutere e deliberare sugli argomenti contenuti nell’ordine del giorno. Deve, inoltre, discu- tere, approvare o modificare i bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo; nominare i Consiglieri a carattere elettivo, nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo giudichi necessario il Con- siglio Direttivo o quando ne sia fattgiudichi necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta domanda scritta e motivata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 17
Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea mediante avviso personale, contenente l’ordine del giorno, spedito ai soci a mezzo posta ordinaria e mediante pubblicazione su quotidiano locale almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso viene pure affisso all’albo del Centro nel rispetto dello stesso termine. All’Assemblea possono intervenire i soci titolari del diritto di voto.

Art. 18
Per la validità delle riunioni della Assemblea ordinaria e straordinaria, con eccezione per il caso previsto all’art. 12, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che si terrà de- corsa almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Sia in sede di Assemblea ordinaria, che straordinaria, le delibere sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Tutte le delibere debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e trascritte nell’apposito registro.

Art. 19
L’Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano tra i presenti o, in loro assenza, da persona designata dall’Assemblea stessa.

Art. 20
Il socio impossibilitato a partecipare alla Assemblea può farsi rappresentare da altro socio, purchè non consigliere, mediante delega scritta. Nessun socio può portare più di una delega. Le votazioni dell’Assemblea avvengono ad insindacabile scelta del presi- dente dell’Assemblea, di regola per alzata di mano o per appello nominale. Per le elezioni delle cariche sociali, su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, si dovrà procedere a scrutinio segreto.

Art. 21
Il Consiglio Direttivo è composto da sedici membri elettivi, integrato dai consiglieri di diritto. Sono membri di diritto:
1) il Parroco pro-tempore della Parrocchia degli Angeli;
2) il rappresentante dell’Ente Diocesi di Mantova;

I membri di diritto hanno piena facoltà di voto.
Alla scadenza del primo quadriennio a partire dal 1-1-1991 e, successivamente, al termine di ciascun esercizio, si procede alla rielezione di un quarto dei consiglieri elettivi in so- stituzione di altrettanti determinati per sorteggio. I nuovi eletti restano in carica per un quadriennio. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge, ogni quattro anni, salva intervenuta decadenza, nel qual caso si procederà a nuova attribuzione delle cariche, nel suo seno:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario;
d) il Cassiere.

Nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri e comunque fino alla metà dei consiglieri elettivi, i consiglieri dimissionari saranno cooptati dal Consiglio Direttivo e sostituiti o con fermati con votazione dell’Assemblea in occasione della nomina dei consiglieri decaduti per fine mandato. Tali consiglieri elettivi durano in carica quanto i consiglieri che essi hanno sostituito. ~ considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno netà dei consiglieri elettivi. Il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni amministrative ad uno più Comitati esecutivi composti dal Presidente, Vice Presidente e da quattro consiglieri eletti dal Consiglio stesso, determinandone i poteri e i limiti.

Art. 22
Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Consiglio si riunisce, di regola, una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente reputi opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei conti. Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono con due giorni di preavviso.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, fra l’altro:
a) delibera sull’acquisto di ogni attrezzatura necessaria al funzionamento del Centro polisportivo e degli impianti, fatta eccezione per l’acquisto di terreni e di fabbricati;
b) vigila sulle persone addette alla manutenzione degli impianti;
c) sorveglia l’andamento di tutte le attività della Associazione;
d) delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci;
e) applica e fa applicare lo Statuto e i Regolamenti interni;
f) fissa il luogo, l’ora e il giorno della convocazione della Assemblea, sia ordinaria che straordinaria;
g) delibera sulla partecipazione ad attività sportive di squadra o singole;
h) nomina, anche al di fuori dei soci, le persone che, per loro particolare attitudine, posso rivestire l’incarico di responsabile tecnico dei singoli settori sportivi e culturali;
i) organizza manifestazioni a carattere locale, provinciale e regionale;
l) decide in merito alla affiliazione alle varie discipline sportive federali e ad enti di propaganda sportiva;
m) decide e delibera per tutto quanto possa servire alle attività singole o di squadra di competenza della Associazione. Per la specifica attuazione delle attività di cui alle lettere c), e), i), il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio seno, un Direttore tecnico organizzativo, che assuma la reponsabilità delle suddette attività.

Le delibere del Consiglio Direttivo e la ratifica dei provvedimenti del o dei Comitati esecutivi sono prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate sull’apposito libro dal Segretario.

Art. 24
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente della Associazione, egli rappresenta legalmente di fronte ai terzi ed in giudizio e, unitamente al cassiere, ha firma sociale ai fini finanziari. Le stesse facoltà, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, competono al Vice presidente.

Art. 25
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque membri di cui tre effettivi due supplenti, eletti dalla Assemblea anche fra non soci. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dalla Assemblea anche fra non soci. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 26
Il presente Statuto, dal momento della sua entrata in vigore, annulla ogni altro precedente Statuto della Associazione. Per quanto in esso non previsto si fa riferimento le disposizioni del Codice Civile.