Statuto dell’Associazione 

Art. 1
E’ costituita, come da atto n. 31.771 del Notaio Dott. Sergio Lodigiani redatto in Mantova in data 8 (otto) settembre 1975 (millenovecentosettantacinque), l’Associazione sportiva dilettantistica denominata «CENTRO POLISPORTIVO E CULTURALE SAN LAZZARO».
La sede legale della Associazione è in Borgo Angeli di Mantova, Piazza Angeli n. 5.

Art. 2
L’Associazione, che opera nell’ambito della Regione Lombardia, non ha finalità né politiche o partitiche, né di speculazione o di lucro: l’Associazione ha per oggetto sociale l’esercizio in via stabile e principale della organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.A mero titolo esemplificativo, le attività sportive vengono indicate nel gioco del calcio, della pallavolo, del pattinaggio artistico a rotelle, del tennis, del tennis tavolo ed eventuali ulteriori altre discipline.
In tal senso, l’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli Organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, degli Enti di promozione sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione si affilia.
Per la realizzazione dell’oggetto sociale e a supporto dell’attività sportiva istituzionale, l’Associazione prevede l’esercizio di attività strumentali e secondarie quali:
a) assumere in proprio terreni e/o fabbricati adibiti o da adibire alla pratica sportiva;
b) assumere in locazione terreni e/o fabbricati adibiti o da adibire alla pratica sportiva;
c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
d) rendere agibili e funzionanti sia le aree che gli impianti sportivi, mediante l’acquisto e la manutenzione delle necessarie attrezzature fisse e mobili, nel rispetto delle norme vigenti emanate dalle autorità preposte;
e) organizzare attività sportive per la partecipazione di singoli atleti e/o di squadre a campionati, gare, tornei, concorsi, manifestazioni ed iniziative delle diverse discipline sportive;
f) promuovere, organizzare e realizzare manifestazioni sportive direttamente o attraverso altri soggetti;
g) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche;
h) erogare servizi sportivi a favore dei propri associati;
i) gestire luoghi di ritrovo e incontro per attività ricreative, sociali e culturali;
j) svolgere corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” e di corsi di natura diversa da quella sportiva;
k) ricercare contratti di sponsorizzazione e pubblicità;
l) proporre la vendita di attrezzature, materiale di abbigliamento sportivo, gadget;
m) gestire bar, ristorante o punti di ristoro fissi o occasionali;
n) mettere in pratica, in generale, ogni attività a supporto e per il finanziamento dell’attività sportiva.
Tutte le operazioni attinenti il comma a), devono essere approvate dall’Assemblea degli Associati, anche in seconda od altra convocazione. Tutte le operazioni attinenti i restanti commi ricadono nelle competenze del Consiglio Direttivo e sono ammesse nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati dalle norme di legge pro-tempore vigenti.
Non proponendosi scopo di lucro, i proventi derivanti dall’attività dell’Associazione – utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati – non possono, in alcun caso, essere divisi tra gli associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche in forme indirette o differite.

Art. 3
La durata della Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere ulteriormente prorogata. Possono essere associati tutte le persone fisiche o giuridiche che dimostrino la volontà di perseguire gli scopi prefissati dallo Statuto.
Hanno diritto all’utilizzo degli impianti anche i familiari dell’associato, quali: il coniuge, il convivente, i figli dell’associato, nonché i familiari che risultino iscritti, all’inizio di ciascun esercizio, sullo stato di famiglia, purché l’associato sia in regola con il pagamento delle quote.
Il diritto di voto spetta a ciascun associato.
Gli associati minori di età sono rappresentati da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Art. 4
Dopo la costituzione dell’Associazione, coloro che intendono appartenervi devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di sottoporsi agli obblighi derivanti dal presente Statuto e alle prescrizioni dei Regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo potrà accettare o meno la domanda a proprio insindacabile giudizio.

Art. 5
Ogni associato ha diritto di usufruire degli impianti secondo i Regolamenti esposti nel Centro. Tali Regolamenti disciplinano il funzionamento del Centro Polisportivo e dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6
Uso degli impianti. Al di fuori delle attività esercitate direttamente da singoli associati o da squadre appartenenti al Centro Polisportivo, gli impianti possono essere usufruiti anche da singoli non associati o da squadre regolarmente affiliate agli Enti di cui all’art. 2), sempre in base ai Regolamenti indicati nell’articolo precedente. I partecipanti ai giochi singoli o di squadra dipendenti dal Centro polisportivo stesso, regolarmente affiliati, possono essere anche non associati.

Art. 7
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di escludere dalla Associazione:
a) chi abbia interessi contrari a quelli della stessa;
b) chi tenga riprovevole condotta morale;
c) chi abbia subito condanne per delitti non colposi o commesso azioni reputate disonorevoli dal Consiglio stesso;
d) chi abbia, in qualsiasi modo, recato danno alla Associazione anche sul piano morale;
e) chi non abbia versato la quota annuale nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo e non adempia all’obbligo relativo entro il termine di venti giorni.

Art. 8
E’ consentito all’associato di recedere dalla Associazione senza nessun diritto di rimborso sulle quote e sulle tasse di ammissione già pagate. Gli associati che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera raccomandata con un preavviso di tre mesi dalla scadenza di ciascun esercizio.

Art. 9
L’associato deve versare:
a) la tassa di ammissione stabilita dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla comunicazione della delibera di ammissione (sono esclusi da questo versamento i figli degli associati che formano una nuova famiglia);
b) la quota annuale ordinaria e l’eventuale quota straordinaria nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali ordinarie vengono fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo in sede di bilancio preventivo. Le quote straordinarie verranno deliberate, volta per volta, dall’Assemblea a maggioranza assoluta anche in seconda o altra convocazione.E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di associato non è trasmissibile.

Art. 10
Il patrimonio della Associazione è costituito dal denaro liquido, dai titoli, dai beni mobili e immobili, in qualsiasi modo pervenuti.

Art. 11
L’esercizio sociale è annuale e si chiude al 31-12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Il primo esercizio si è chiuso al 31 (trentuno) dicembre 1976 (millenovecentosettantasei).
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio annuale consuntivo e preventivo, accompagnati da una Relazione sull’andamento della gestione del Centro. Sia il rendiconto che il consuntivo dovranno essere depositati a cura del Consiglio Direttivo presso la Segreteria almeno dieci giorni prima della data di convocazione della Assemblea, consentendone l’esame agli associati che lo richiedano. L’eventuale avanzo di esercizio deve essere impiegato negli ammortamenti necessari, nei reinvestimenti in attrezzature o ad incremento del patrimonio.

Art. 12
In caso di scioglimento della Associazione che, comunque, deve essere deliberata dalla Assemblea degli associati con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati iscritti, l’eventuale patrimonio, previa copertura di ogni obbligazione verso terzi, verrà devoluta a fini sportivi ai sensi dell’art. 7 lettera h) del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e s.m.i, mentre le attrezzature fisse rimarranno del proprietario del suolo. L’Assemblea elegge uno o più liquidatori fra gli associati determinandone i poteri.

Art.13
Le gestioni complementari quali bar, punti-ristoro, servizi e simili, possono essere affidate a terzi mediante opportuna convenzione approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14
Sono organi della Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Presidente dell’Associazione;
c) il Consiglio Direttivo;
d) l’Organo di Controllo dei Conti.

Art. 15
L’Assemblea degli associati può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, per discutere e deliberare sugli argomenti contenuti nell’ordine del giorno. Deve, inoltre, discutere, approvare o modificare i bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo; eleggere i Consiglieri a carattere elettivo, eleggere l’Organo di Controllo dei Conti.
L’Assemblea degli Associati può svolgersi in presenza, in collegamento telematico o in forma mista, con le modalità previste dai Regolamenti attuativi.

Art. 16
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo giudichi necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta domanda scritta e motivata da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

Art. 17
Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea mediante avviso personale, contenente l’ordine del giorno, spedito agli associati a mezzo posta ordinaria e/o posta elettronica e/o pec (posta elettronica certificata) e mediante pubblicazione su quotidiano locale almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso viene pure affisso all’albo del Centro nel rispetto dello stesso termine. All’Assemblea possono intervenire gli associati titolari del diritto di voto.

Art. 18
Per la validità delle riunioni della Assemblea ordinaria e straordinaria, con eccezione per il caso previsto all’art. 12, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che si terrà decorsa almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Sia in sede di Assemblea ordinaria che straordinaria, le delibere sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Tutte le delibere debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e trascritte nell’apposito registro.

Art. 19
L’Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano tra i presenti o, in loro assenza, da persona designata dall’Assemblea stessa.

Art. 20
L’associato impossibilitato a partecipare alla Assemblea può farsi rappresentare da altro associato, purché non consigliere, mediante delega scritta. Nessun associato può portare più di una delega. Le votazioni dell’Assemblea avvengono ad insindacabile scelta del presidente dell’Assemblea, di regola per alzata di mano o per appello nominale. Per le elezioni delle cariche sociali, su richiesta di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto, si dovrà procedere a scrutinio segreto.

Art. 21
Il Consiglio Direttivo è composto da sedici membri elettivi, integrato dai consiglieri di diritto. Sono membri di diritto:
1) il Parroco pro-tempore della Parrocchia degli Angeli;
2) il rappresentante dell’Ente Diocesi di Mantova.
I membri di diritto hanno piena facoltà di voto.
Alla scadenza del primo quadriennio a partire dal 1 (primo) gennaio 1991 (millenovecentonovantuno) e, successivamente, al termine di ciascun esercizio, si procede alla rielezione di un quarto dei consiglieri elettivi in sostituzione di altrettanti determinati per sorteggio. I nuovi eletti restano in carica per un quadriennio. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge, ogni quattro anni, salva intervenuta decadenza, nel qual caso si procederà a nuova attribuzione delle cariche, nel suo seno:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere.
Nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri e comunque fino alla metà dei consiglieri elettivi, i consiglieri dimissionari saranno cooptati dal Consiglio Direttivo e sostituiti o confermati con votazione dell’Assemblea in occasione della nomina dei consiglieri decaduti per fine mandato. Tali consiglieri elettivi durano in carica quanto i consiglieri che essi hanno sostituito.
Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno metà dei consiglieri elettivi. Il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni amministrative ad uno più Comitati esecutivi composti dal Presidente, Vice Presidente e da quattro consiglieri eletti dal Consiglio stesso, determinandone i poteri e i limiti.
E’ espressamente vietato ai Consiglieri elettivi ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata riconosciuti dal CONI.

Art. 22
Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Consiglio si riunisce, di regola, una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente reputi opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei conti. Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono con due giorni di preavviso.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, fra l’altro:
a) delibera sull’acquisto di ogni attrezzatura necessaria al funzionamento del Centro polisportivo e degli impianti, fatta eccezione per l’acquisto di terreni e di fabbricati;
b) vigila sulle persone addette alla manutenzione degli impianti;
c) sorveglia l’andamento di tutte le attività della Associazione;
d) delibera l’ammissione e l’esclusione degli associati;
e) applica e fa applicare lo Statuto e i Regolamenti interni;
f) fissa il luogo, l’ora e il giorno della convocazione della Assemblea, sia ordinaria che straordinaria;
g) delibera sulla partecipazione ad attività sportive di squadra o singole;
h) nomina, anche al di fuori degli associati, le persone che, per loro particolare attitudine, posso rivestire l’incarico di responsabile tecnico dei singoli settori sportivi e culturali;
i) organizza manifestazioni a carattere locale, provinciale e regionale;
l) decide in merito alla affiliazione alle varie discipline sportive federali e ad enti di propaganda sportiva;
m) decide e delibera per tutto quanto possa servire alle attività singole o di squadra di competenza della Associazione. Per la specifica attuazione delle attività di cui alle lettere c), e), i), il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio seno, un Direttore tecnico organizzativo, che assuma la responsabilità delle suddette attività.
Le delibere del Consiglio Direttivo e la ratifica dei provvedimenti del o dei Comitati esecutivi sono prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate sull’apposito libro dal Segretario.

Art. 24
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente della Associazione, egli rappresenta legalmente di fronte ai terzi ed in giudizio e, unitamente al Tesoriere, ha firma sociale ai fini finanziari. Le stesse facoltà, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, competono al Vice presidente.

Art. 25
L’Organo di Controllo dei conti è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dalla Assemblea anche fra non associati. Il Presidente dell’Organo di controllo dei conti è eletto dalla Assemblea anche fra non associati. I componenti dell’Organo di controllo dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Compete all’Organo di Controllo controllare l’amministrazione contabile e finanziaria dell’Associazione e la relativa corrispondenza al bilancio.

Art. 26
Il presente Statuto, dal momento della sua entrata in vigore, annulla ogni altro precedente Statuto della Associazione. Per quanto in esso non espressamente contemplato, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia, tempo per tempo vigenti.

(data ultima revisione 12 dicembre 2023)